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Art. 1746 — Obblighi dell’agente

Art. 1746 — Obblighi dell’agente

Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario a eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importo individualmente determinati, l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire, sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15062/2008

La norma di cui all’art. 1746, terzo comma, c.c. (nel testo introdotto dall’art. 28, comma 2, della legge n. 65 del 1999) che vieta ogni patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità anche solo parziale per l’inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente ed a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell’agente con riferimento a singoli affari, si applica, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda l’applicazione retroattiva, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o tutt’al più alle obbligazioni nate da tali patti successivamente alla data indicata e non anche alla fase di adempimento di tali obbligazioni.

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Cass. civ. n. 10728/2006

Ai sensi dell’art. 1746 c.c. è imposto all’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell’esecuzione dell’incarico. Tuttavia, tale norma non impedisce all’agente — così come al subagente — vincolato da un contratto a tempo indeterminato suscettibile di disdetta, di ricercare soluzioni professionali alternative, che vengano in concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente (come nel caso, non infrequente, dell’acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un’impresa in concorrenza con l’originario preponente), se non impiega mezzi e modalità che siano di per sé qualificabili come scorretti, vuoi ai fini dell’acquisizione del nuovo incarico professionale, vuoi nell’esecuzione del medesimo, sulla base dei principi di carattere generale in materia contrattuale e, specificamente, di quelli di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del rapporto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ovvero delle regole in tema di concorrenza sleale tra imprenditori. Né, alla stregua di ciò, può ritenersi di per sé scorretto il comportamento di un subagente che, intenzionato a porre fine al rapporto in corso con l’agente, ne metta al corrente l’imprenditore preponente, offrendo l’occasione al medesimo di valutare le conseguenze di tale ipotesi ed a se stesso la possibilità di comunicare la propria eventuale disponibilità ad assumere un incarico diretto, sempreché non siano posti in essere mezzi di per sé scorretti, poiché, in difetto di precise pattuizioni in proposito, non è ravvisabile un obbligo di fedeltà in capo al subagente nei confronti dell’agente suo preponente che vieti iniziative di questo genere, compiute con il rispetto del principio generale della correttezza. (Nella specie, la S.C., enunciando il richiamato principio, ha rigettato il ricorso proposto dall’agente e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato escluso che il comportamento del subagente avesse comportato violazione di obblighi derivanti dal contratto di subagenzia, considerato che l’obbligo di cooperazione dell’agente ai fini del raggiungimento degli interessi del suo preponente non comprendeva l’obbligo di restare per sempre vincolato al medesimo, così come neanche il canone generale di correttezza e buona fede poteva impedire all’agente, in mancanza di specifiche clausole contrattuali, di cercare una sistemazione migliore ed eventualmente anche di proporre, nel caso del subagente, le proprie prestazioni direttamente al mandante del proprio preponente)

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Cass. civ. n. 17254/2004

In tema di rapporto di agenzia con una società di leasing, fra gli obblighi dell’agente vi è quello di promuovere la conclusione di un affare giuridicamente ed economicamente conforme allo schema contrattuale che, per il leasing, presuppone la previa conclusione di un contratto di compravendita del bene e, per i beni mobili registrati, la regolare immatricolazione del veicolo e conseguente iscrizione al Pra, eventi temporalmente e logicamente successivi al contratto di vendita e talvolta successivi alla stipulazione del contratto di leasing. La necessità della verifica della realizzazione del presupposto fondamentale dell’operazione tende a prevenire il maggior rischio cui sono esposte dette società, cioè il rischio che il bene non esista, o sia diverso da quello acquistato e pagato o sia finito in proprietà di terzi, non attenendo, l’obbligo dell’agente, all’esecuzione del contratto di leasing, sibbene al perfezionamento, giuridico ed economico, dell’operazione. Conseguentemente, l’inadempimento del predetto obbligo integra giusta causa di recesso e l’accertamento relativo è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed esente da vizi logico-giuridici.

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Cass. civ. n. 7644/1996

L’obbligo imposto all’agente dall’art. 1746 c.c. di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell’obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato) pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, può assumere in concreto una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente, come avviene quando — secondo la valutazione insindacabile del giudice di merito — l’omissione delle informazioni o l’inesattezza di quelle fornite siano suscettibili di provocare gravi conseguenze negative sull’andamento commerciale dell’impresa preponente. (Nella fattispecie la sentenza impugnata — confermata dalla Suprema Corte — aveva ritenuto che integrasse una inadempienza grave da parte dell’agente la mancata comunicazione del fatto che il proprio figlio aveva intrapreso nella medesima zona un’attività di agente per una ditta concorrente, contattando per conto della nuova società tutti i clienti del padre, ed utilizzando a tale fine l’elenco dei clienti, i locali lavorativi e il recapito telefonico del proprio genitore).

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