Cass. civ. n. 15062 del 6 giugno 2008

Testo massima n. 1


La norma di cui all'art. 1746, terzo comma, c.c. (nel testo introdotto dall'art. 28, comma 2, della legge n. 65 del 1999) che vieta ogni patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità anche solo parziale per l'inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente ed a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell'agente con riferimento a singoli affari, si applica, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda l'applicazione retroattiva, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o tutt'al più alle obbligazioni nate da tali patti successivamente alla data indicata e non anche alla fase di adempimento di tali obbligazioni.

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