Art. 1752 – Codice civile – Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2828/2016
La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza approfondire l'aspetto della stabilità, aveva escluso che fossero riconducibili all'agenzia rapporti di lavoro di promotori finanziari che presentavano gli elementi tipici del mandato).
Cass. civ. n. 842/1985
L'agente che impegna la società preponente, di cui ha la rappresentanza, in atti di vendita con acquirenti fittiziamente indicati, trattenendo per sé le merci costituenti oggetto di dette vendite, resta debitore del relativo prezzo nei confronti della società, incorrendo — considerata l'assimilabilità, sul piano pratico, dell'ipotesi di nomina fittizia a quella di mancata nomina — nella stessa sorte che gli artt. 1405 e 1762, secondo comma c.c. stabiliscono (in conformità al principio generale della responsabilità di ciascuno per i propri atti) per il contraente per persona da nominare e per il mediatore che non indichino il terzo nei cui confronti il contratto avrebbe in definitiva dovuto, secondo l'affidamento dato, spiegare i suoi effetti.
Cass. civ. n. 3341/1977
Poiché l'agente ha, di norma, soltanto il compito di stimolare le proposte contrattuali da parte dei clienti e trasmetterle al preponente, a cui spetta — in modo esclusivo — di accettarle o meno, egli può ricevere e trasmettere una proposta di opzione ma non anche stipulare tale contratto per il preponente, a meno che questi gli abbia eccezionalmente conferito poteri rappresentativi.
Cass. civ. n. 4597/1976
L'agente senza rappresentanza non ha il potere di porre nel nulla gli effetti di una vendita già conclusa, ritirando la merce difettosa senza l'autorizzazione del committente e promettendo la restituzione del prezzo.
Cass. civ. n. 3575/1975
All'agente può essere conferita dal preponente anche la rappresentanza per la conclusione degli affari oggetto del contratto di agenzia (art. 1752 c.c.). In ogni caso, però, resta fermo il tratto caratteristico del contratto di agenzia: l'assoluta indipendenza, cioè, dell'esercizio professionale dell'agente, rispetto all'attività imprenditoriale del preponente, e l'assunzione, a carico dello stesso agente, del costo e dei rischi dell'esercizio medesimo, il quale si attua attraverso lo svolgimento di un'attività economica organizzata ed autonoma, la quale si sostanzia in un risultato di lavoro, posto in essere dall'agente come sopra e con il solo vincolo, verso il preponente, di stabile collaborazione.