Art. 1751 bis – Codice civile – Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto [2125, 2596]. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale [1748]. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto [1751]. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24121/2024
In tema di decadenza, al fine di garantire le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario che l'adempimento idoneo ad evitarla si esplichi in relazione ad una pretesa determinata, individuata anche mediante l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, che costituisce imprescindibile elemento distintivo della pretesa.
Cass. civ. n. 23331/2024
In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale.
Cass. civ. n. 12113/2024
In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571, comma 1, c.c. (Principio affermato in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile ratione temporis).
Cass. civ. n. 3713/2024
L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.
Cass. civ. n. 27384/2023
La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli art. 201 e 72 della l. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia).
Cass. civ. n. 23547/2023
Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.
Cass. civ. n. 21909/2023
Se l'impresa preponente recede "ad nutum" dal contratto di agenzia, l'agente può optare, in luogo dell'indennità, per la cd. liberalizzazione del portafoglio clienti; in tal caso, la violazione di detto patto di liberalizzazione da parte del preponente - nella specie attraverso la disdetta preventiva dei rapporti con conseguente preclusione del transito del portafogli clienti all'agente ed impossibilità di quantificazione in modo preciso del danno - consente al giudice di liquidare comunque in via equitativa il pregiudizio accertato, anche se l'agente non abbia offerto in giudizio elementi di quantificazione dello stesso, rientrando il potere di liquidazione equitativa nella discrezionalità del giudice di merito.
Cass. civ. n. 18030/2023
In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.
Cass. civ. n. 13528/2023
Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.
Cass. civ. n. 10046/2023
In tema di fallimento del preponente, ove il rapporto di agenzia si sciolga, ai sensi dell'art. 72, comma 1, l. fall., per fatto concludente - con provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente -, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di entrambe le indennità.
Cass. civ. n. 22535/2022
In tema di sub agenzia, la richiesta, anche parziale, dell'indennità di cessazione del rapporto entro il termine annuale di cui all'art. 1571, comma 5, c.c., in qualunque modo effettuata, purché con specificazione del titolo, impedisce qualsiasi decadenza, consentendo all'agente di chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo.
Cass. civ. n. 8964/2021
In tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine "committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza.
Cass. civ. n. 21602/2019
Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennità non solo sorge al momento dell'effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in caso di subentro di un nuovo agente all'originario, aveva escluso il diritto del subagente all'indennità in questione, stante la prosecuzione del rapporto di subagenzia con il nuovo agente, senza che il portafoglio clienti fosse restituito al precedente, sul quale pertanto, non poteva farsi gravare alcun onere, neppure in via di regresso o manleva).
Cass. civ. n. 25740/2018
Ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., è necessario che l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare.
Cass. civ. n. 21377/2018
In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751 c.c., applicabile "ratione temporis", ne individua i presupposti nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole " circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità, aveva considerato sia la lunga durata del rapporto di agenzia sia la circostanza che l'agente fosse plurimandatario).
Cass. civ. n. 15375/2017
In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, il comma 3 dell'art. 1751 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall'agente nell'ultimo quinquennio, ovvero, se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, alla media del corrispondente minor arco temporale; detto limite insuperabile non è connotato dall’inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo regolato dal successivo comma 6; quest’ultimo, infatti, al fine di assicurare all'agente il risultato migliore, prevede che l'importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti.
Cass. civ. n. 20047/2016
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente).
Cass. civ. n. 17770/2016
In tema di contratto di agenzia, la clausola contrattuale che prevede la facoltà della società mandante di tenere l'agente vincolato al divieto di concorrenza nei suoi confronti ed il correlato obbligo della medesima società di corrispondere un corrispettivo in caso di esercizio di tale facoltà, non integra una condizione meramente potestativa, in quanto l'efficacia dell' obbligazione non dipende dalla volontà dello stesso debitore, ossia dell'agente sul quale grava l'obbligo di non-concorrenza, bensì da quella della parte creditrice, ovvero della casa mandante, sicché tale patto non rientra nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 c.c., ma va qualificato come patto di opzione ex art. 1331 c.c.
Cass. civ. n. 19300/2015
In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. ove abbia specificamente allegato e dedotto la concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato, di un obbligo di protezione della professionalità dell'agente.
Cass. civ. n. 12127/2015
In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.
Cass. civ. n. 20089/2013
L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 c.c., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.
Cass. civ. n. 18264/2013
L'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito.
Cass. civ. n. 9348/2013
In tema di agenzia, l'art. 1751 c.c., la cui attuale formulazione deriva dall'art. 4 del d.l.vo 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall'art. 5 del d.l.vo 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l'ipotesi della decadenza dell'agente dal diritto all'indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, recepito dal d.p.r. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace "erga omnes".
Cass. civ. n. 6008/2012
In tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma secondo, c.c., adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all'agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.
Cass. civ. n. 25607/2011
In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia; tale indennità, quindi, non può ritenersi inclusa nella generica voce "importi di fine rapporto".
Cass. civ. n. 13530/2011
In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, allorquando, ferma la libertà di forme, la richiesta dell'agente sia formulata non genericamente, ma abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall'indennità di cui all'art. 1751 c.c., il richiedente è tenuto a specificare che le diverse voci sono finalizzate proprio alla determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto, rimanendo altrimenti escluso ogni possibile collegamento tra la richiesta avente un oggetto specifico e diverso e detta indennità.
Cass. civ. n. 16772/2009
In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell'inadempimento contestato all'agente, ai sensi dell'art. 1751, secondo comma, c.c., con riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato l'elevato scostamento dei risultati raggiunti dall'agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell'anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell'agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità.
Cass. civ. n. 6481/2009
L'indennità di fine rapporto accordata all'agente dall'art. 1751 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303) è dovuta anche nel caso di rapporto a tempo determinato contenente una clausola di tacito rinnovo di anno in anno, in virtù dell'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 3 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145), previsione che deve intendersi richiamata dall'art. 1751 cod. civ.
Cass. civ. n. 9426/2008
L'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del «diritto all'eventuale risarcimento dei danni » si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc. ), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto ) contemplato dal primo comma dello stesso art. 1751 c.c., con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto all'agente il risarcimento dei danni da interruzione dell'attività professionale ed alla vita di relazione in ragione della sola illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia da parte del preponente e non già in forza di un ulteriore e diverso fatto illecito da ascriversi alla condotta del preponente medesimo ).
Cass. civ. n. 23966/2008
In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'articolo 17 della direttiva n.86/653/ CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, C-465/04, nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un'indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest'ultima non assicuri all'agente un trattamento più favorevole. Pertanto, l'art. 1751 cod. civ. (anche nel testo successivo al d.lgs. n. 65 del 1999), il quale va interpretato in conformità della disciplina comunitaria, va inteso nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti, dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto, ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4056/2008
A seguito della sentenza, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo 2006, in causa C465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente nel regime precedente all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'«indennità meritocratica» ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi della i. 1751,comma 1, c.c., è necessario verificare se fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3., c.c. — indennità determinata secondo l'accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in adesione all'orientamento precedente alla citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, aveva ritenuto la prevalenza del criterio previsto dalla contrattazione collettiva rispetto al criterio legale di cui all'art. 1751 c.c. in quanto più favorevole secondo una valutazione complessiva ex ante rimettendo al giudice del rinvio il compito di verificare se all'agente, sulla base degli elementi di fatto considerati, spettasse, per la meritevolezza del suo operato, una indennità di importo maggiore rispetto a quella garantita dall'accordo collettivo).
Cass. civ. n. 20725/2007
In tema di rapporto di agenzia, in relazione alla indennità sostitutiva di preavviso cui può aver diritto l'agente in caso di recesso del preponente, le somme aggiuntive di cui all'art. 12 bis dell'A.E.C. del 1994 si determinano, in considerazione dei motivi di recesso, da un minimo di zero ad un massimo da calcolarsi percentualmente a scaglioni sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate tenendo conto non solo dei fatti costituenti giusta causa di recesso ma anche dei motivi diversi che consentano di ridurre l'indennità ad un valore nullo. (Nella specie, nell'affermare il principio su esteso, la S.C., ritenendola correttamente motivata in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la norma consentisse di ridurre a zero l'indennità anche in presenza di motivi gravi ed importanti — costituiti nel caso dall'avere l'agente tenuto reiteratamente un comportamento violativo delle regole negoziali relative alla contabilizzazione delle operazioni e alle modalità dei pagamenti — ancorché non integranti gli estremi della giusta causa di recesso).
Cass. civ. n. 16347/2007
In relazione ai criteri di quantificazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti — come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia Cee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04 — non impone un calcolo in maniera analitica, bensì consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima. Ne consegue che l'art. 1751 c.c. deve interpretarsi nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella determinazione dell'indennità per la cessazione di un rapporto di agenzia, una volta accertata la permanenza di sostanziali vantaggi per la società preponente e individuato il limite massimo dell'indennità stessa in una annualità di provvigioni sulla base dell'ultimo quinquennio, aveva altresì tenuto conto della perdita di parte della clientela del portafoglio clienti dell'agente, così da ridurre equitativamente l'importo dovuto all'agente stesso in forza dell'art. .1751 c.c.).
Cass. civ. n. 3196/2006
Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in favore dell'agente dall'art. 1751 c.c. spetta anche al subagente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla società preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della subagenzia confluisce in quello dell'agenzia.
Cass. civ. n. 21301/2006
In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall'art. 1751, c.c. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l'agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all'agente. Quest'ultimo pertanto ha l'onere di provare nel giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l'onere di provare il contrario; anche attraverso l'eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi. (cfr Corte di giustizia delle Comunità europee, Prima sezione, 23 marzo 2006 Haonyvem c. De Zotti).
Cass. civ. n. 15726/2003
In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'articolo 1751 del codice civile (come sostituito dall'articolo 4, D.L.vo n. 303 del 1991) vieta alle parti di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti, tuttavia, trattandosi di una inderogabilità relativa, deve ritenersi consentito, sia alle parti che alla contrattazione collettiva, introdurre deroghe alla disciplina legale, purché non pregiudizievoli per l'agente; la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente rispetto a quella legale deve essere operata ex ante, non essendo corretto sul piano dell'affidamento delle parti, specie con riferimento a un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo del rapporto (e che tale rapporto sono destinate a regolare nel corso del suo svolgimento), alla luce del risultato economico che le parti conseguirebbero in concreto a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale.
Cass. civ. n. 11791/2002
L'art. 1751 c.c., quale risulta a seguito delle novelle di cui ai decreti legislativi n. 303 del 1991 e n. 65 del 1999, esclude la garanzia generalizzata della indennità per il caso di scioglimento del contratto di agenzia, prevedendo invece precise condizioni alle quali è sottoposto il relativo diritto dell'agente, e non fissa né la misura né un alcun criterio di commisurazione della medesima indennità, stabilendo, in conformità alla normativa comunitaria attuata con i citati decreti legislativi, soltanto il tetto massimo della stessa, onde deve ritenersi che il legislatore abbia inteso rimetterne la determinazione alla contrattazione, collettiva o individuale, come si desume anche dal rilievo che nessuna modificazione è stata apportata all'art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, che attribuisce all'Enasarco il compito di provvedere alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia, con i contributi accantonati sulla base delle provvigioni. Ne consegue che non contrasta con il divieto di derogabilità a svantaggio dell'agente, stabilito dal penultimo comma dell'art. 1751 c.c., l'applicazione della normativa collettiva, in base alla quale l'indennità di scioglimento del contratto va rapportata alle provvigioni ricevute nel corso del rapporto, né la diversità di trattamento tra gli agenti in ambito europeo può ritenersi in contrasto con la direttiva 86/653/CEE, in quanto tale direttiva, lungi dal prefiggersi la parificazione dei trattamenti giuridici nell'ambito dell'Unione europea, detta norme programmatiche che necessitano di attuazione da parte degli Stati membri, i quali possono optare tra un modello fondato sulla riparazione del pregiudizio causato dalla risoluzione del rapporto e un altro basato sulla indennità di cessazione del rapporto.
Cass. civ. n. 11189/2002
La disciplina legale dell'indennità dovuta all'agente, in caso di. cessazione del rapporto, a norma dell'art. 1751 c.c. (nel testo introdotto dal D.L.vo n. 303 del 1991 e dal D.L.vo n. 65 del 1999, per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia), fa riferimento al criterio dell'equità (che prevede anche l'esame di tutte le circostanze del caso) non solo per determinare quando l'indennità deve essere erogata, ma anche per la determinazione dell'indennità stessa, e, di conseguenza, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto più favorevole all'agente, restando irrilevante una valutazione ex ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a quella legale.
Cass. civ. n. 5827/2002
In tema di rapporto di agenzia, anche per il sub-agente — la cui posizione soggettiva si differenzia da quella dell'agente esclusivamente perché nei suoi confronti è un agente ad assumere il ruolo di preponente — vale la regola secondo cui, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 303 del 1991 (che, in attuazione della direttiva 86/653/ CEE, ha modificato il testo dell'art. 1751 c.c.), la normativa codicistica in materia di indennità di scioglimento del contratto non è derogabile in peius in danno dell'agente (e, quindi, del subagente). Anzi, per tali fattispecie (così come per quelle regolate dalla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.L.vo n. 65 del 1999 che ha dato ulteriore attuazione alla direttiva comunitaria suindicata) il preponente è tenuto a corrispondere all'agente (o del subagente) la suddetta indennità — che rappresenta il corrispettivo dell'incremento dell'avviamento commerciale derivato dall'attività promozionale dell'agente — in tutti i casi di risoluzione del contratto e, quindi, anche nell'ipotesi di recesso addebitabile a colpa dell'agente (o del subagente).
Cass. civ. n. 11402/2000
La previsione dell'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non priva l'agente medesimo «del diritto all'eventuale risarcimento dei danni», non configura un'ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni, connesso, per esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto.