Art. 1757 – Codice civile – Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva [1353], il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione [1360].
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile [1425] o rescindibile [1447], se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
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- Se un intermediario mette in contatto le parti, non è irrilevante: può maturare diritto alla provvigione.
- La provvigione può spettare anche se una delle parti non sapeva della sua attività.
- Chi media senza abilitazione non ha diritto al compenso e può essere sanzionato.
- Se il mediatore perde la sua neutralità, rischia di perdere il diritto alla provvigione.
Massime correlate
Cass. civ. n. 17919/2023
Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.
Cass. civ. n. 7630/2002
In tema di mediazione, anche nelle ipotesi di contratto sottoposto a condizione, o d'invalidità o rescindibilità del contratto, previste dall'ari. 1757 c.c. presupposto del diritto del mediatore alla provvigione è la conclusione del contratto.
Cass. civ. n. 6731/2002
Il diritto del mediatore alla provvigione, che al medesimo spetta anche quando le parti da lui messe in contatto abbiano concluso un contratto preliminare di compravendita, può rimanere escluso, ai sensi dell'art. 1757, terzo comma, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare. (Nel caso, trattandosi di contratto preliminare di compravendita di bene immobile costruito in parziale difformità dal progetto inizialmente approvato, la S.C. ha tuttavia escluso che tale ipotesi ricorra in presenza di vizi sanabili, come accertato dal giudice del merito, ex art. 13, legge n. 47 del 1985). .
Cass. civ. n. 1160/1973
A norma dell'ultimo capoverso dell'art. 1757 c.c. la provvigione spetta al mediatore anche in caso di contratto annullabile per una qualsiasi ragione, ma in tal caso condizione imprescindibile del diritto del mediatore è che egli non sia a conoscenza della causa di invalidità e di annullabilità del negozio.