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Art. 1757 — Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi

Art. 1757 — Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva [ 1353 ], il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione [ 1360 ].

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile [ 1425 ] o rescindibile [ 1447 ], se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7332/2009

Quando l’affare concluso per il tramite del mediatore sia soggetto ad una “condicio iuris”, rappresentata dalla necessità di un’autorizzazione amministrativa, il diritto del mediatore alla provvigione non sorge sino a quando non sia intervenuta quest’ultima, per effetto della previsione di cui all’art. 1757, comma primo, cod. civ. (Principio enunciato in riferimento ad un incarico di mediazione per l’acquisto di concessioni relative alla costruzione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica, tradottasi nella stipulazione di un contratto preliminare la cui efficacia, secondo la S.C., doveva ritenersi subordinata alla duplice condizione del rilascio della concessione e dell’assenso della P.A. alla cessione).

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Cass. civ. n. 7630/2002

In tema di mediazione, anche nelle ipotesi di contratto sottoposto a condizione, o d’invalidità o rescindibilità del contratto, previste dall’ari. 1757 c.c. presupposto del diritto del mediatore alla provvigione è la conclusione del contratto.

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Cass. civ. n. 7067/2002

In materia di mediazione, in ipotesi di contratto preliminare di compravendita annullabile (nel caso, per essere stato stipulato dall’esercente la potestà anche in nome e per conto del figlio minore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, terzo comma, c.c.) il mediatore non ha diritto, ai sensi dell’ari. 1757 c.c. alla provvigione, non rilevando, in contrario, che il genitore si fosse impegnato a chiedere l’autorizzazione giudiziale, giacché tale circostanza è idonea a rimuovere il detto connotato di invalidità, né che il preliminare in questione sia stato erroneamente ricondotto al diverso schema del contratto sottoposto alla condizione sospensiva del successivo intervento dell’autorizzazione, in quanto al riguardo assume rilievo esclusivamente la circostanza che, in un giudizio promosso per la sua esecuzione, sia stata ad esso viceversa negata efficacia tra le parti.

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Cass. civ. n. 6731/2002

Il diritto del mediatore alla provvigione, che al medesimo spetta anche quando le parti da lui messe in contatto abbiano concluso un contratto preliminare di compravendita, può rimanere escluso, ai sensi dell’art. 1757, terzo comma, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell’affare. (Nel caso, trattandosi di contratto preliminare di compravendita di bene immobile costruito in parziale difformità dal progetto inizialmente approvato, la S.C. ha tuttavia escluso che tale ipotesi ricorra in presenza di vizi sanabili, come accertato dal giudice del merito, ex art. 13, legge n. 47 del 1985). 

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Cass. civ. n. 1160/1973

A norma dell’ultimo capoverso dell’art. 1757 c.c. la provvigione spetta al mediatore anche in caso di contratto annullabile per una qualsiasi ragione, ma in tal caso condizione imprescindibile del diritto del mediatore è che egli non sia a conoscenza della causa di invalidità e di annullabilità del negozio.

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