Art. 1756 – Codice civile – Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare [1755] non è stato concluso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30044/2023
ll diritto del mediatore iscritto nel relativo ruolo professionale alla provvigione non viene meno per il fatto che egli si sia successivamente iscritto anche ad un altro albo professionale, in quanto, sebbene l'art. 5, comma primo, lett. e) della l. n. 39 del 1989 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) abbia dichiarato incompatibile l'iscrizione in altri albi con l'attività di mediatore, tale incompatibilità rileva solo come causa di cancellazione dal ruolo dei mediatori e non come causa di nullità del contratto di mediazione concluso.
Cass. civ. n. 5095/2006
Colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 c.c., restando, viceversa, escluso qualsiasi obbligo di risarcimento per i danni che il mediatore deduca di aver subito per non aver percepito la provvigione.
Cass. civ. n. 1991/2005
Secondo il disposto dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all'art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso. .
Cass. civ. n. 6705/2001
La previsione di un compenso in caso di vendita diretta da parte del proprietario preponente entro i termini di efficacia dell'incarico, seppure si colloca al di fuori della mediazione tipica come non integrante la forfettaria determinazione di un rimborso di spese ai sensi dell'art. 1756 c.c., non è incompatibile con un incarico di mediazione.