Art. 1764 – Codice civile – Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 516 [26 c.p.].

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione [35 c.p.] fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente [5 comma 2 l.f.] o della quale conosce lo stato d'incapacità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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