Art. 1760 – Codice civile – Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro [2214] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento, e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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