10 Gen Art. 1770 — Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [ 1656, 1782, 1804 ].
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3954/1978
Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell’ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l’altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell’accipiente.
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