Art. 1771 – Codice civile – Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede [1183, 1834], salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario [1184].

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa [1373 comma 2], salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa [1246 n. 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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