Avvocato.it

Art. 1771 — Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Art. 1771 — Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede [ 1183, 1834 ], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario [ 1184 ].

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa [ 1373 2 ], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa [ 1246 n. 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 9751/2011

Dall’affidamento, da parte del Comune committente, alla società, cui abbia demandato il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, anche della custodia dei veicoli rimossi perché vengano custoditi presso il parcheggio di pertinenza della società stessa, in attesa del ritiro da parte dei rispettivi proprietari, deriva, ai sensi dell’art. 1771 c.c., l’obbligo del Comune, quale depositante, di ritirare i veicoli alla scadenza pattuita o, in ogni caso, dopo la richiesta avanzata dalla depositaria, con la conseguente responsabilità dell’ente per i danni cagionati dall’inadempimento di tale obbligo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6048/2010

Nel contratto di deposito, soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione è il depositante, non potendo il depositario esigere la prova della proprietà della cosa depositata; egli, pertanto, è anche soggetto attivo dell’obbligazione sostitutiva di restituzione dell’equivalente pecuniario della cosa depositata, che grava sul depositario in caso di perdita a lui imputabile, non potendo il depositario esimersi dall’adempiere eccependo la mancanza del titolo di proprietà in capo al depositante.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6765/2001

In tema di deposito, l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione di riconsegna della cosa depositata, nel caso in cui il depositante assuma la mancata corrispondenza tra la cosa consegnata e quella restituita, spetta al depositario.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1294/1979

A norma dell’art. 1771 c.c., in mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e proprie spese, il depositante, e pertanto, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa depositata, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 535/1979

Mentre nel contratto di deposito regolare senza termine, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione. Questo momento, se il termine non è previsto dalle parti, né stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1782 e 1817 c.c., coincide con quello in cui la cosa è stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell’art. 1183 c.c.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze