Avvocato.it

Art. 1775 — Restituzione dei frutti

Art. 1775 — Restituzione dei frutti

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti [ 821 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 10209/1994

Nel deposito regolare di una somma di denaro, il depositario può anche adempiere al suo obbligo di custodia mediante il versamento della somma nel proprio conto corrente quando sia in concreto accertato che tale forma di custodia, ancorché non concordata con il depositante, abbia realizzato meglio l’interesse del depositante, senza che ciò implichi violazione dell’art. 1170 c.c., che nega al depositario del potere di servirsi della cosa depositata o di darla in custodia ad altri senza il consenso del depositante. In tal caso il depositario deve, però, restituire al depositante gli interessi percepiti perché l’art. 1775 c.c., che obbliga il depositario a restituire al depositante i frutti della cosa da lui percepiti allo scopo di impedire un suo ingiustificato arricchimento, deve ritenersi applicabile anche se i frutti siano dipesi da un uso non consentito della cosa.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze