Art. 1774 – Codice civile – Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [1182].
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [1196].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 1294/1979
A norma dell'art. 1771 c.c., in mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e proprie spese, il depositante, e pertanto, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa depositata, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile.
Cass. civ. n. 3912/1968
A norma dell'art. 1774 c.c., in mancanza di una diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e a proprie spese, il depositante. Tuttavia il depositario può essere ritenuto inadempiente ai suoi obblighi se, con il proprio comportamento, impedisca o ritardi il ritiro della cosa da parte del depositante.