Art. 1778 – Codice civile – Cosa proveniente da reato

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [2906].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se affidi un bene a qualcuno perché lo custodisca, stai creando un obbligo giuridico preciso: il deposito.
  • Chi riceve il bene ha un obbligo di custodia e risponde se lo perde o lo danneggia.
  • La responsabilità può variare a seconda che il deposito sia gratuito o oneroso.
  • In alcuni casi, come negli alberghi, la responsabilità è particolarmente ampia.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale