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Art. 1777 — Persona a cui deve essere restituita la cosa

Art. 1777 — Persona a cui deve essere restituita la cosa

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [ 1836 ].

Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa [ 948 ] o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante [ 1012, 1586 ], e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo [ 109 c.p.c. ] . In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9521/2000

In tema di contratto di deposito, essendo il depositario obbligato a consegnare al depositante l’oggetto del deposito e potendo tale obbligo, nel caso in cui terzi vantino diritti sul medesimo oggetto, essere paralizzato soltanto dall’esperimento dell’azione di rivendica da parte del terzo, l’omesso esercizio di detta azione esclude che sia configurabile una responsabilità del depositario nascente dalla restituzione effettuata in conformità all’art. 1777, primo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 10892/1999

Nel contratto di parcheggio (assimilabile, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al contratto di deposito), soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione delle cose depositate (ovvero di quella sostitutiva avente ad oggetto l’equivalente pecuniario delle medesime) è il depositante, e non già il proprietario.

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Cass. civ. n. 8401/1993

In tema di deposito, l’erede di uno dei depositanti di un complesso di beni indivisi che agisce per la restituzione è tenuto a provare solo la sua qualità di erede e non anche che i beni sono stati attribuiti, nella divisione, al suo dante causa perché, ai sensi dell’art. 1777 c.c., il depositario ha l’obbligo di restituire la cosa depositata al depositante (o alla persona indicata per riceverla), che non è, conseguentemente, tenuto a provare anche di esserne il proprietario.

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