Art. 1785 quinquies – Codice civile – Limiti di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 4132/2024
Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all'attaccapanni della hall dell'albergo, ravvisando la colpa dell'albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale).
Cass. civ. n. 6048/2010
Nell'ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l'affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e dell'autoveicolo a titolo di cortesia, si perfeziona un ordinario contratto di deposito, dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto, ed al quale non si applica la disciplina del deposito alberghiero, per effetto dell'esclusione dei veicoli di cui all'art. 1785-quinquies cod. civ.