Art. 1787 – Codice civile – Responsabilità dei magazzini generali

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo [1695] o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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