Art. 1788 – Codice civile – Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso [1793].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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