Art. 1789 – Codice civile – Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita [1470] delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se affidi un bene a qualcuno perché lo custodisca, stai creando un obbligo giuridico preciso: il deposito.
- Chi riceve il bene ha un obbligo di custodia e risponde se lo perde o lo danneggia.
- La responsabilità può variare a seconda che il deposito sia gratuito o oneroso.
- In alcuni casi, come negli alberghi, la responsabilità è particolarmente ampia.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi