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Art. 1798 — Nozione

Art. 1798 — Nozione

Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita [ 1773 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1/1971

Il sequestro convenzionale è negozio complesso consistente in un accordo con il quale due o più persone stabiliscono di affidare la cosa controversa ad un terzo, rinunciando ad ogni pretesa sulla medesima a favore di colui che la decisione giudiziale indicherà come avente diritto, ed in un contestuale impegno da parte del terzo sequestratario di custodire e consegnare la cosa all’avente diritto, giudizialmente accertato, indipendentemente da uno specifico ordine di consegna da parte del giudice.

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