Art. 1773 – Codice civile – Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione [1411, 1798], il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 16589/2024
In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.