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Art. 1800 — Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro

Art. 1800 — Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [ 1766 ].

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle . In questo caso si applicano le norme del mandato [ 1703 ].

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [ 1574 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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