Art. 1766 – Codice civile – Nozione

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile [812, 816] con l'obbligo [1771] di custodirla e di restituirla in natura.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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