Art. 1837 – Codice civile – Libretti in favore di minori

[Il minore che ha compiuto diciotto anni puo validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione del suo legale rappresentante.

Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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