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Art. 1838 — Deposito di titoli in amministrazione

Art. 1838 — Deposito di titoli in amministrazione

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli . Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi [ 2329, 2342, 2344, 2489, 2491 ] o si deve esercitare un diritto di opzione [ 2441 ], la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4414/1981

La determinazione dell’effettiva volontà delle parti contraenti costituisce accertamento riservato al giudice del merito che è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione e da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Pertanto, qualora il depositante di titoli azionari presso una banca ceda tali titoli ad altro soggetto (nella specie: banca straniera), che lasci in deposito i titoli presso la banca depositaria, amministrandoli in nome proprio anche se nell’interesse del primo depositante, correttamente il giudice del merito, sulla base dei due distinti contratti esistenti fra le parti (deposito e cessione fiduciaria), esclude che la banca depositaria, anche se consapevole delle finalità illecite perseguite dalle parti della cessione fiduciaria (nella specie, esportazione di capitali all’estero in violazione delle leggi italiane), sia partecipe dell’illecito.

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