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Art. 1856 — Esecuzione d’incarichi

Art. 1856 — Esecuzione d’incarichi

La banca risponde secondo le regole del mandato [ 1703 ], per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2950/2017

In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.

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Cass. civ. n. 11961/2003

La mancata contestazione dell’addebito in conto corrente delle passività derivanti dall’esecuzione di un mandato affidato alla banca non preclude al cliente di far valere successivamente, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per la non diligente esecuzione di quel mandato. Ove un istituto previdenziale incarichi una banca dell’emissione e della spedizione di assegni circolari a favore di creditori della prestazione pensionistica, la corretta esecuzione del mandato conferito alla banca non si esaurisce nella emissione degli assegni circolari non trasferiti, ma abbraccia anche la fase del relativo pagamento, importando l’obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere così l’effetto liberatorio nei confronti dei pensionati suoi creditori; il connesso dovere di protezione dell’altro contraente comporta quindi, che la banca emittente non possa esimersi dall’operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell’istituto previdenziale, restando a carico di essa mandataria l’onere della prova liberatoria.

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Cass. civ. n. 8524/2001

La banca che, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto dal correntista per l’incasso di ricevute bancarie, si avvalga, ove l’incarico debba eseguirsi su piazza dove non esistono sua filiali, dell’opera di altra banca o di un suo corrispondente, non può rimanere esente da responsabilità allegando il comportamento del trattario da essa prescelto, giacché essa risponde del fatto di non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l’esecuzione dell’incarico venga compiuta e del fatto che dei suoi esiti il mandante venga tempestivamente informato. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, che aveva giudicato sussistente la violazione dell’obbligo di diligenza della banca mandataria sul rilievo del lungo lasso di tempo trascorso tra l’accredito salvo buon fine delle ricevute bancarie e la comunicazione dello storno per mancato incasso). 

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Cass. civ. n. 5659/1998

Nell’ipotesi in cui un assegno venga presentato dal beneficiario per l’incasso non alla banca trattaria, ma ad altra banca di cui egli sia correntista, tale ultima banca risponde secondo le regole del mandato, come per ogni altro incarico ricevuto dal correntista, ed è, in particolare, soggetta all’obbligo di comunicare senza ritardo l’impossibilità di eseguire il mandato, ovvero l’esito infruttuoso di esso, non esaurendosi il mandato con l’invio dell’assegno alla banca trattaria; ne consegue che quest’ultima non ha alcun obbligo di fornire informazioni al beneficiario o giratario dell’assegno in ordine all’esito della presentazione per il pagamento, dovendo fornire comunicazioni unicamente alla banca negoziatrice che ha effettuato la presentazione del titolo.

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Cass. civ. n. 4486/1998

L’acquisto di valuta estera svolto per un cliente da parte di una banca nell’ambito del rapporto di conto corrente, allorché non costituisce un atto autonomo e fine a sé stesso, ma rappresenta lo strumento per dar corso al pagamento di fatture, va collocato nella categoria dei servizi accessori resi dalla banca alla clientela, rientrando nell’ampia nozione di «incarichi» prevista dall’art. 1856 c.c., con conseguente applicabilità delle regole del mandato.

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Cass. civ. n. 9584/1993

In tema di bonifici bancari eseguiti a mezzo di banche corrispondenti, la banca, che, nell’ipotesi prevista dall’art. 1856, secondo comma, c.c., sostituisca altri a sé nell’esecuzione dell’incarico, risponde — oltre che per colpa nella scelta del sostituto e nell’invio di istruzioni idonee a consentire l’esecuzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1717, secondo e terzo comma, c.c. — anche per il ritardo nella comunicazione al mandante dell’esecuzione dell’incarico, a norma dell’art. 1712 c.c., nonché per omessa diligenza (art. 1710 c.c.) consistente nel non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l’esecuzione dell’incarico (di cui solo il sostituto è responsabile) concreti anche il corretto espletamento del mandato, cioè la realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva perseguire (nella specie, effettuazione del pagamento al beneficiario entro uno specifico termine). 

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Cass. civ. n. 5325/1991

La banca che nell’esecuzione dell’incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell’opera di sostituti risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all’art. 1717 c.c., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l’incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell’esecuzione del mandato ad incassare l’assegno, debba o non considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualità di mandataria per l’incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l’ordinaria diligenza, vigilando sull’operato della stessa. 

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