Art. 1868 – Codice civile – Riscatto per insolvenza del debitore

Si fa pure luogo al riscatto della rendita, nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo [1273].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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