Art. 1867 – Codice civile – Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:
1) se è in mora [1219] nel pagamento di due annualità di rendita [1868];
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione [769, 1470] o di divisione [713], il fondo su cui è garantita la rendita [1864] è diviso fra più di tre persone.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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