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Art. 1867 — Riscatto forzoso

Art. 1867 — Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto :

  1. 1) se è in mora [ 1219 ] nel pagamento di due annualità di rendita [ 1868 ];
  2. 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
  3. 3) se, per effetto di alienazione [ 769, 1470 ] o di divisione [ 713 ], il fondo su cui è garantita la rendita [ 1864 ] è diviso fra più di tre persone.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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