Art. 1883 – Codice civile – Esercizio delle assicurazioni

L'impresa di assicurazione [2195, n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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