Avvocato.it

Art. 1883 — Esercizio delle assicurazioni

Art. 1883 — Esercizio delle assicurazioni

L’impresa di assicurazione [ 2195, n. 4 ] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 1150/1977

I contratti di. assicurazione stipulati con imprese che operino in violazione delle norme dettate dal D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (T.U. sull’esercizio delle assicurazioni private), e, quindi, in difetto od oltre i limiti dell’autorizzazione ministeriale ivi prescritta, non sono nulli od annullabili, ma solo suscettibili di risoluzione ex nunc, su formale denuncia dell’interessato. Ne consegue che, fino a quando non venga esercitato detto potere di recesso, i contratti continuano a produrre tutti i loro effetti obbligatori, nei confronti di entrambe le parti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2211/1969

L’art. 1883 c.c. vieta di esercitare le assicurazioni in forma di impresa a soggetti diversi da istituti di diritto pubblico o da società per azioni, in conformità delle leggi speciali, ma non vieta a soggetti privati di stipulare un patto di natura assicurativa.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze