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Art. 1882 — Nozione

Art. 1882 — Nozione

L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita [ 1872 ] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [ 1919 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10596/2010

L’interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall’assicurato e contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore, sicché proprio la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell’individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con motivazione carente e contrastante con gli ordinari canoni ermeneutici, aveva attribuito insufficiente rilievo alla circostanza costituita dalla corrispondenza del premio corrisposto dall’assicurato per una polizza-furto al tipo di garanzia cd. “a primo rischio assoluto”, che la compagnia assicuratrice aveva asserito non essere coperta dallo stipulato contratto di assicurazione contro i danni).

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Cass. civ. n. 27458/2006

La causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore e, pertanto è indubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la sua nullità. Quello che, invece, deve essere successivo alla conclusione di siffatto contratto, e sempre al fine di evitare la configurabilità della sua nullità per essersi l’eventualità di un fatto sfavorevole (nel quale consiste, appunto, il rischio) già verificata, è l’evento. Peraltro, nelle assicurazioni private è consentito alle parti convenire la copertura di aggravamenti di malattie preesistenti, che, nel momento in cui si realizzano e vengono accertati, configurano l’evento protetto che legittima l’avente diritto che ne sia stato colpito all’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla polizza stipulata. (Nella specie, la S.C., alla stregua dei richiamati principi generali, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio l’impugnata sentenza, con la quale era stata rigettata la domanda di indennizzo proposta da un lavoratore marittimo in relazione all’operatività di una polizza assicurativa, stipulata per effetto della sua obbligatorietà prevista dal contratto collettivo per l’imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 T.S.L. 24 luglio 1991, per ritiro di libretto di navigazione conseguente a malattia od infortunio professionale od extraprofessionale, disattendendosi la circostanza che l’evento protetto era quello riconducibile all’accertamento delle condizioni fisiche rilevanti ai fini della inidoneità alla navigazione e non quello relativo all’insorgenza della patologia di base).

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Cass. civ. n. 7597/2006

L’interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone l’adeguatezza e la logicità in punto di diritto con riguardo all’interpretazione del complessivo tenore delle clausole della polizza assicurativa che copriva i rischi riconducibili all’attività professionale di un medico ginecologo, in virtù della quale era risultato, in modo chiaro ed univoco, la concreta estensione e portata del rischio assicurato da ritenersi circoscritto all’attività del suddetto medico specialista che effettuava interventi chirurgici, con esclusione anche dei danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato, così ravvisandosi la mancata copertura dell’evento dannoso sostanziatosi nella trasmissione di una grave forma di talassemia alla figlia di una donna sottoposta alla pratica dell’inseminazione artificiale, a cui era stato iniettato, come scaturito dalla prova del D.N.A. e dalle indagini esperite in sede penale, liquido seminale di persona diversa dal marito).

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Cass. civ. n. 1991/2005

Secondo il disposto dell’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell’ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l’assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall’eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l’incarico è libero di concludere o meno l’affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all’art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso. 

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Cass. civ. n. 8467/1998

Il broker, anche prima della L. 28 novembre 1984, n. 792, che ne contiene la disciplina, è un incaricato di fiducia dell’assicurando, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni ed assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e successivamente di mettere in contatto a tal fine le parti di questo, con la conseguenza che la stipula diretta da parte della società assicuratrice e l’attribuzione delle polizze dell’agenzia indicata dall’assicurato, non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo i brokers assimilabili ai produttori stabili di affari per conto dell’assicuratore.

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Cass. civ. n. 4612/1997

Qualora, in un contratto di assicurazione, venga inserita una clausola di cosiddetta «regolazione del premio» (in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all’assicuratore), la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, derivando, da ciò, a carico dell’assicurato che invochi la copertura assicurativa, l’onere di fornire la prova di aver adempiuto anche alla detta obbligazione e, in difetto, la sospensione della garanzia assicurativa nonché la successiva, eventuale risoluzione del contratto. Non può, ex adverso rilevare, neppure sotto il profilo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo buona fede, il mancato esercizio, da parte dell’assicuratore, della facoltà di sollecitare, all’assicurato, la trasmissione dei dati, concedendogli un ulteriore termine per tale comunicazione.

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Cass. civ. n. 7300/1991

Con riguardo all’assicurazione contro i danni (nella specie, inerenti a trasporti marittimi di merci) cosiddetta in abbonamento, cioè rivolta a tutelare interessi non ancora determinati al momento della sua stipulazione e da specificarsi successivamente con una dichiarazione «di alimento» dell’assicurato, occorre distinguere a secondo che le parti abbiano convenuto l’automatica insorgenza della copertura assicurativa al verificarsi della concreta esposizione a rischio, ovvero l’abbiano subordinata ad un’ulteriore manifestazione di volontà. Nel primo caso (abbonamento obbligatorio), quella dichiarazione dell’assicurato integra una mera comunicazione di scienza, non influente sulla nascita della garanzia assicurativa, mentre nel secondo (abbonamento facoltativo) la dichiarazione medesima, nel momento in cui giunge a conoscenza dell’assicuratore, segna il sorgere del rapporto assicurativo, con riferimento all’interesse che ne costituisce l’oggetto.

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Cass. civ. n. 2727/1991

Le convenzioni stipulate da associazioni o ordini professionali con compagnie di assicurazione, al fine di prestabilire le condizioni contrattuali da praticare ai propri iscritti o associati sono caratterizzate da reciproca autonomia rispetto alle pattuizioni individuali, onde è da escludere che le vicende inerenti alla convenzione stessa (nella specie, risoluzione) possano riverberare effetti sul singolo contratto assicurativo che, pur essendo a questa ispirato, detta un’autosufficiente disciplina del rapporto.

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Cass. civ. n. 1225/1990

In tema di assicurazione dei crediti commerciali, qualora il rapporto si articoli in una Convenzione-quadro, la quale preveda, in relazione ad ogni nuova esposizione creditoria dell’assicurato verso terzi, una comunicazione dell’assicurato medesimo ed un’accettazione dell’assunzione del relativo rischio da parte dell’assicuratore, si configura una pluralità di contratti assicurativi, per ciascuna operazione commerciale, senza che rilevi che la suddetta comunicazione sia obbligatoria e che il premio per l’assicurazione del singolo credito vada commisurato all’ammontare complessivo di tutte le operazioni. Ne consegue che l’inadempimento dell’assicurato, in ordine al corrispettivo dovuto per la copertura di un credito, non può implicare, in difetto di specifico fatto, la liberazione o la sospensione degli impegni di garanzia dell’assicuratore inerente agli altri crediti.

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Cass. civ. n. 350/1988

Le clausole aggiunte al contratto di assicurazione contenute nell’appendice della polizza non hanno una distinta autonomia avulsa dal contesto della convenzione di cui costituiscono parte integrante, cosicché il giudice del merito, ai sensi dell’art. 1363 c.c., deve tenerne conto dovendo ricostruire la comune intenzione delle parti alla stregua di tutte le pattuizioni, ancorché intervenute in momenti diversi; ed il relativo accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

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Cass. civ. n. 4218/1985

La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l’adempimento del debito di un terzo, od assuma un’obbligazione sussidiaria per il caso della sua insolvenza (cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina, considerando che il contratto di assicurazione, ancorché sotto forma di assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l’assunzione di un’obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un’obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo.

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