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Art. 1896 — Cessazione del rischio durante l’assicurazione

Art. 1896 — Cessazione del rischio durante l’assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5081/1998

Per il disposto dell’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.

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Cass. civ. n. 6157/1992

Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell’esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l’ente beneficiario non abbia restituito all’assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità, attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell’art. 1896, c.c., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c.

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