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Art. 1897 — Diminuzione del rischio

Art. 1897 — Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [ 187 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10248/1995

Ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro — sul quale incombe l’onere di portare a conoscenza dell’Inail, in base al principio generale di cui all’art. 1897 c.c., gli elementi di variazione che determinano una diminuzione del rischio — non può ripetere dall’istituto i premi pagati in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l’istanza di rettifica.

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Cass. civ. n. 1883/1977

Ai sensi dell’art. 1897 c.c., la diminuzione del rischio può portare alla riduzione del premio dovuto all’assicuratore solo se sia di consistenza tale che, ove conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, e sia stata comunicata all’assicuratore prima della scadenza del premio medesimo.

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