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Art. 1910 — Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1910 — Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [ 1911 ].

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno [ 1908 ].

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [ 5 l.f. ], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [ 1299 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14993/2016

Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, è consentito all’assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell’indennizzo, accordatagli dall’art. 1910, comma 2, c.c., quando l’assicurato sia stato reticente circa l’esistenza di altre polizze, senza che ciò comporti una violazione del principio indennitario (secondo cui, in caso di pluralità di assicurazioni, l’assicurato non può mai ottenere un’indennità superiore all’ammontare del danno), se non vi è prova che l’assicurato abbia già percepito indennizzi sufficienti a ristorarlo del pregiudizio subito.

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Cass. civ. n. 12691/2008

Il regresso tra assicuratori che con indipendenti contratti abbiano coperto il medesimo rischio, previsto dall’art. 1910, terzo comma, c.c., costituisce un diritto autonomo, scaturente dal pagamento dell’indennizzo. È da tale momento, pertanto, che decorre la prescrizione del diritto in questione, e non dall’avverarsi del rischio dedotto in contratto.

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Cass. civ. n. 13953/2007

La disciplina prevista dall’art. 1910 c.c. regola l’ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato e non si riferisce, invece, al caso in cui si intenda ricorrere all’operatività della garanzia assicurativa per rischi distinti di due soggetti diversi.

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Cass. civ. n. 15372/2006

L’art. 1910 c.c., — che regola l’ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo che l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno — costituisce principio normativo di carattere generale, finalizzato ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, che deve, pertanto, essere applicato come tale dal giudice di pace nel giudizio eventualmente instauratosi dinanzi a lui.

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Cass. civ. n. 3544/2004

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nell’ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette assicurazioni cumulative), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire per quote la copertura del rischio, in applicazione dell’art. 1916 c.c., l’assicurato, anche se ha già riscosso parte dell’indennizzo spettategli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione e senza che il giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro assicuratore.

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Cass. civ. n. 5119/2002

Alla assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, si applica l’art. 1910, primo e secondo comma, c.c. il quale — imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’onere per l’assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell’avviso, l’esonero degli assicuratori dal pagamento dell’indennità — mira ad evitare che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all’assicurazione sulla vita.

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Cass. civ. n. 8826/1999

In tema di assicurazione presso diversi assicuratori, la norma del secondo inciso del terzo comma dell’art. 1910 c.c., la quale stabilisce che l’assicurato può chiedere a ciascuno di essi l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno, è applicabile anche nell’assicurazione contro gli infortuni, essendo espressione di un principio generale, in quanto mira ad evitare che il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze pregiudizievoli per l’economia. (Nella specie, peraltro, la Suprema Corte, pur affermando la validità di tale principio e pur mostrandosi consapevole del contrario orientamento di parte della dottrina, ha ritenuto assorbente la circostanza che l’art. 1910 era stato oggetto di espresso richiamo nella polizza assicurativa).

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Cass. civ. n. 9786/1998

La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall’assicuratore, che preveda la decadenza dell’assicurato dal diritto di indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all’art. 1910 comma secondo c.c., circa la perdita dell’indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall’art. 1370 c.c., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all’autore della clausola medesima.

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Cass. civ. n. 8947/1995

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1910 c.c. non è subordinata alla circostanza che i diversi contratti siano stipulati dalla stessa persona, poiché a tal fine assume rilievo solo l’identità dell’assicurato (vale a dire di colui che beneficia della garanzia assicurativa) e non anche quella del contraente (e cioè di chi ha stipulato il relativo contratto). Pertanto, in caso di identità della persona assicurata, l’art. 1910 c.c. è applicabile anche quando uno dei contratti di assicurazione sia stato stipulato con la clausola «per conto di chi spetta» da un soggetto diverso da colui che beneficia della copertura assicurativa.

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Cass. civ. n. 12763/1993

L’art. 1910 c.c., che disciplina l’ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, si applica sia allorché le assicurazioni siano state contratte dallo stesso soggetto assicurato, sia allorché le assicurazioni siano state contratte da soggetti diversi e solo successivamente si accerti che beneficiaria di esse è la stessa persona.

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Cass. civ. n. 3846/1988

Con riguardo a polizza di assicurazione contro gli infortuni, la clausola che preveda, nel caso di mancata comunicazione da parte dell’assicurato dell’esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti analoghi, una riduzione proporzionale dell’indennizzo, fa applicazione delle regole dettate dall’art. 1910 c.c. in tema di assicurazione presso diversi assicuratori, e, pertanto, ancorché inclusa nelle condizioni generali predisposte dall’assicuratore, non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto contemplata dall’art. 1341 c.c.

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