Cass. civ. n. 13953 del 14 giugno 2007

Testo massima n. 1


Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psicofisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, la quale è da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermità riscontrate, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito.

Testo massima n. 2


La disciplina prevista dall'art. 1910 c.c. regola l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato e non si riferisce, invece, al caso in cui si intenda ricorrere all'operatività della garanzia assicurativa per rischi distinti di due soggetti diversi.

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