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Art. 1933 — Mancanza di azione

Art. 1933 — Mancanza di azione

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode . La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17689/2004

La mera presenza di un intento speculativo o di un certo grado di alea in un’operazione contrattuale non vale a rendere quest’ultima assimilabile ad un giuoco o ad una scommessa; né, quindi, a rendere applicabile il regime giuridico dettato dall’art. 1933 c.c., secondo cui non è data possibilità di agire per il pagamento di debiti derivanti da un giuoco o da una scommessa. (Nella specie l’operazione era consistita: nell’acquisto di somme in divisa estera da parte della banca su ordine del cliente, il quale aveva assunto l’obbligo di restituzione di dette somme, nella medesima divisa estera, ad una scadenza di alcuni anni successiva; nel trasferimento di tale somma, convertita in lire italiane, su un conto corrente intestato al cliente; nel contemporaneo acquisto ad opera della banca, sempre su ordine del cliente, di obbligazioni emesse in Italia e nella costituzione in pegno di dette obbligazioni a garanzia della restituzione della somma mutuata. Avendo la successiva svalutazione della lira, rispetto alla divisa estera di riferimento, reso insufficiente la garanzia costituita, la banca aveva richiesto immediatamente la restituzione del prestito in valuta estera. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. — nei confermare la sentenza impugnata, che aveva ritenuto azionabile la pretesa restitutoria della banca — ha escluso qualsiasi rilevanza alla circostanza che si fosse verificato, in danno del mutuatario, il rischio di cambio insito nella descritta operazione, osservando che l’operazione stessa non era stata concepita e realizzata in funzione del rischio).  La sola consapevolezza, nel mutuante, che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o scommettere non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso; pertanto, spetta pur sempre al mutuante l’azione per la restituzione di quanto dato a mutuo, qualora non sussista, un suo interesse diretto alla partecipazione al giuoco del mutuatario.

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Cass. civ. n. 12752/1999

Il mutuo successivo allo svolgimento del gioco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al gioco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand’anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un gioco d’azzardo vietato.

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Cass. civ. n. 4209/1992

L’estensione della disciplina dell’art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati — quali dazioni di denaro o di fiches, promesse di mutuo, riconoscimento di debito — sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all’attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; per contro, ove manchi tale interesse, per non essere il mutuante a confronto del mutuatario in una determinata partita, né partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo d’azzardo, la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di gioco, neppure in presenza della consapevolezza del mutuante che la somma sarà impiegata dal ricevente nel gioco, non integrando ciò un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti. In particolare, le fiches, di norma utilizzate nella case da gioco per partecipare ai giochi ivi praticati, possono essere oggetto, data la loro convenzionale equivalenza a somme di denaro predeterminate, anche di rapporti di natura diversa, quali l’attuazione di mutui o l’estinzione di debiti, con la conseguenza che la consegna di fiches ad uno dei partecipanti al gioco non è elemento determinante ed esclusivo per la qualificazione del rapporto come di mutuo ovvero di associazione alla giocata, dovendo il relativo accertamento avvenire sulla base della volontà negoziale delle parti e della concretezza del rapporto tra le stesse instaurato. 

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