Art. 1935 – Codice civile – Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13749/2025
Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale) e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., qualora non sia in discussione l'estraneità del giocatore-consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio "jackpot", non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad esempio, codici a barre, ecc.) atti a garantirne la genuinità materiale.
Cass. civ. n. 20607/2015
Nel contratto di lotteria istantanea (nella specie, lotteria "sette e vinci") disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 19 gennaio 1996, avente natura contrattuale e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., la vincita non è subordinata all'evento, futuro e incerto, della estrazione del numero del biglietto vincente, ma si realizza quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che, oltre a recare la combinazione vincente, deve presentare un codice di validazione (cd. codice VIRN) necessariamente corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati dalla P.A.
Cass. civ. n. 20622/2011
In tema di gioco e scommesse, l'art. 1935 c.c. stabilisce che le lotterie autorizzate danno luogo ad azione in giudizio, riferendosi, però, soltanto ai rapporti tra il giocatore (o i giocatori, nel caso di giocata ad intestazione plurima) e l'ente che gestisce il gioco autorizzato. Ne consegue che la disciplina posta dalla richiamata norma non può estendersi ai molteplici e variegati accordi meramente privati tra i giocatori, che - a differenza dal gioco autorizzato - restano al di fuori di ogni regolamentazione, siccome affidati a passioni ed influenze reciproche, nell'ambito di rapporti sociali che la legge non considera meritevoli di tutela, salvo che per i limitati effetti della "soluti retentio". Pertanto, proprio per la evidenziata natura di detti rapporti, non può neppure operare per le scommesse private che ruotano intorno al gioco autorizzato l'istituto del collegamento negoziale, in guisa da attrarre, per siffatto tramite, le prime nell'ambito di disciplina del secondo, posto che la normativa applicabile al contratto collegato, sebbene suscettibile di essere influenzata dal contratto principale, deve comunque essere individuata con riguardo alla natura dello stesso contratto collegato ed agli interessi che esso intende perseguire.