Art. 1935 – Codice civile – Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20607/2015
Nel contratto di lotteria istantanea (nella specie, lotteria "sette e vinci") disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 19 gennaio 1996, avente natura contrattuale e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., la vincita non è subordinata all'evento, futuro e incerto, della estrazione del numero del biglietto vincente, ma si realizza quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che, oltre a recare la combinazione vincente, deve presentare un codice di validazione (cd. codice VIRN) necessariamente corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati dalla P.A.
Cass. civ. n. 20622/2011
In tema di gioco e scommesse, l'art. 1935 c.c. stabilisce che le lotterie autorizzate danno luogo ad azione in giudizio, riferendosi, però, soltanto ai rapporti tra il giocatore (o i giocatori, nel caso di giocata ad intestazione plurima) e l'ente che gestisce il gioco autorizzato. Ne consegue che la disciplina posta dalla richiamata norma non può estendersi ai molteplici e variegati accordi meramente privati tra i giocatori, che - a differenza dal gioco autorizzato - restano al di fuori di ogni regolamentazione, siccome affidati a passioni ed influenze reciproche, nell'ambito di rapporti sociali che la legge non considera meritevoli di tutela, salvo che per i limitati effetti della "soluti retentio". Pertanto, proprio per la evidenziata natura di detti rapporti, non può neppure operare per le scommesse private che ruotano intorno al gioco autorizzato l'istituto del collegamento negoziale, in guisa da attrarre, per siffatto tramite, le prime nell'ambito di disciplina del secondo, posto che la normativa applicabile al contratto collegato, sebbene suscettibile di essere influenzata dal contratto principale, deve comunque essere individuata con riguardo alla natura dello stesso contratto collegato ed agli interessi che esso intende perseguire.
Cass. civ. n. 17458/2006
Nei contratto di lotteria istantanea (nel caso di specie, lotteria «sette e vinci») disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con D.M. 19 gennaio 1996, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto della estrazione del numero del biglietto vincente, ma si verifica quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che non soltanto deve recare la combinazione vincente, ma deve anche presentare un codice di validazione corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati e inseriti nelle liste depositate presso un notaio. Ne consegue che, se per un errore di stampa un biglietto riporti la combinazione vincente ma non sia fornito del codice di validazione, il gestore della lotteria istantanea — che risponde verso gli acquirenti dei biglietti solo nei limiti del montepremi messo a disposizione — non è tenuto a corrispondere il premio al possessore del tagliando apparentemente vincente, ma risponde nei suoi confronti a titolo di inadempimento contrattuale, e può pertanto essere tenuto al solo risarcimento dei danni pari al costo del biglietto stesso, salvi gli ulteriori danni che questi assumesse e provasse, come conseguenze dell'errore di stampa.