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Art. 1938 — Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

Art. 1938 — Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura [ 1956, 1958 ] con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2492/2017

L’art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l’importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall’art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all’indeterminabilità dell’oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l’obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell’importo massimo garantito.

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Cass. civ. n. 1580/2017

Nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cd. fideiussione “omnibus”), la sopravvenienza della l. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l’art. 1938 c.c., impone la fissazione dell’importo massimo garantito)se non tocca la validità e l’efficacia della fideiussione fino al momento dell’entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta datadetermina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto; pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore della menzionata disposizione. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato gli estremi della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art. 1938 c.c. non già nella espressa manifestazione della comune volontà delle parti del negozio di garanzia ai sensi dell’art. 1937 c.c., ma nella mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore con la quale veniva indicato il limite dell’importo garantito).

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Cass. civ. n. 8944/2016

Nei rapporti di conto corrente bancario l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. La fideiussione “omnibus” senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 10 della l. n. 154 del 1992 – il quale, sostituendo il testo originario dell’art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all’indicazione dell’importo massimo garantito – conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l’importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto “ex nunc”, esula dall’ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell’art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti “ex tunc”, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi.

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Cass. civ. n. 5951/2014

In tema di fideiussione, l’art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua “ratio”, consentono tale limitazione.

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Cass. civ. n. 1520/2010

In tema di fideiussione, l’art. 1938 c.c., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche.

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Cass. civ. n. 21101/2005

In tema di fideiussione per obbligazioni future, pur in presenza di una clausola di dispensa della banca beneficiaria della garanzia dall’onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, l’operatività della garanzia rimane esclusa qualora il comportamento della banca creditrice non sia stato improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, e ciò sia in relazione agli adempimenti imposti dall’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l’altro modificato gli artt. 1938 e 1956 c.c., imponendo l’indicazione dell’importo massimo garantito ed escludendo la validità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia), sia in relazione a nuove concessioni di credito avvenute da parte della banca nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale.

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Cass. civ. n. 5166/2005

La validità delle clausole cosiddette omnibus dei contratti di fideiussione bancaria relativi ad apertura di credito, nonché della relativa deroga alla clausola di cui all’art. 1956 c.c., trova la sua ratio nel principio che deve presiedere al comportamento del creditore garantito nell’esercizio del suo potere discrezionale consistente nell’accordare le anticipazioni al debitore principale, con ampliamento del rischio del garante, atteso che per il fideiussore il limite dell’estensione del rischio è rappresentato dall’assoggettamento dell’istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone della buona fede nell’esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l’esecuzione della garanzia, trova realizzazione il suddetto principio di buona fede. Peraltro, da ciò non discende la conseguenza automatica che i finanziamenti effettuati dalla banca al debitore debbano essere ritenuti contrari, in ogni caso, ai principi suindicati, essendo pur sempre necessario dimostrare, ad opera del fideiussore, che la banca abbia agito senza la dovuta attenzione (anche) nell’interesse del fideiussore medesimo, avuto riguardo al suo interesse al recupero delle somme corrisposte per l’estinzione del debito, ed essendo fondamentale accertare, in particolare, se il rapporto garantito sia un contratto di conto corrente «affidato» ovvero un rapporto di conto corrente «con scoperto» poiché, versandosi nella prima ipotesi, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata produce l’effetto di circoscrivere la sua obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento del recesso.

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Cass. civ. n. 11772/2002

Con riguardo a una fideiussione omnibus, prestata in favore di una banca anche in riferimento ad operazioni future con un determinato cliente, la validità della clausola con cui il fideiussore dispensa la banca dall’onere di richiedergli apposita autorizzazione in caso di nuova concessione di credito al debitore garantito, le cui condizioni patrimoniali siano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del medesimo, e la conseguente validità della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione del suo obbligo prevista dall’art. 1956 c.c., sono limitate dal dovere della banca di eseguire il contratto di fideiussione secondo buona fede e correttezza, usando l’ordinaria diligenza rapportata alle sue qualità professionali; in particolare, è contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se, raffontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario è tale da dover fondatamente temere l’insolvenza del debitore.

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Cass. civ. n. 4801/2000

La fideiussione omnibus, nella sua forma standard, adottata in modo vincolante da tutte le banche, non costituisce il frutto di una intesa limitatrice della concorrenza e di un abuso di posizione dominante, in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, come già chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 21 gennaio 1999 (nelle cause riunite C – 215/96 e 216/96), che ha escluso tale violazione da parte delle norme bancarie uniformi relative a detta fideiussione.

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Cass. civ. n. 12743/1999

L’estensione della garanzia fidejussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta “fideiussione omnibus”), non è incompatibile con l’art. 1346 c.c., essendo l’oggetto della garanzia determinabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l’esercizio dell’attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell’esecuzione di ogni contratto.

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Cass. civ. n. 9758/1998

La garanzia personale, prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo (cosiddetta fideiussione omnibus), al pari della clausola del relativo contratto, con cui il garante dispensi l’istituto medesimo dall’onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 c.c.), devono ritenersi valide ed efficaci, in considerazione della determinabilità per relationem dell’oggetto della fideiussione, sulla base di atti di normale esercizio dell’attività creditizia, sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilità dei diritti del fideiussore. Nella controversia inerente la validità dell’indicata fideiussione, non assume rilievo l’art. 10 della legge n. 154 del 1992, che non ha carattere interpretativo ma innovativo e, quindi, operando con efficacia irretroattiva non spiega alcuna incidenza sui rapporti precedentemente costituiti.

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Cass. civ. n. 6635/1997

La fideiussione prestata per debiti futuri non richiede, per la sua validità, la precisa determinazione del debito o dei debiti garantiti, essendo all’uopo, sufficiente che questi risultino semplicemente determinabili, anche per relationem, attraverso il meccanismo della integrazione successiva del contratto previsto dall’art. 1349 c.c.

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Cass. civ. n. 11875/1995

Alla fideiussione prestata per tutte le obbligazioni che il garantito assumerà verso un istituto di credito (cosiddetta fideiussione omnibus) si applica il principio della accessorietà espresso dall’art. 1941 c.c., secondo il quale l’obbligazione fideiussoria esiste se e fino a quando esiste l’obbligazione garantita, sicché qualora la fideiussione sia rilasciata a garanzia di eventuali crediti nascenti da un futuro affidamento bancario e questo non venga poi concesso la garanzia fideiussoria resta inoperante e non può essere utilizzata dall’istituto di credito per una causa giuridica diversa da quella contemplata dalle parti al momento dell’instaurazione del rapporto fideiussorio, come nel caso in cui la banca azioni la garanzia per soddisfarsi di precedenti obbligazioni del debitore garantito.

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Cass. civ. n. 2747/1995

In tema di fideiussione, qualora il fideiubente nell’assumere l’impegno di garantire l’adempimento di ogni obbligazione del debitore dipendente anche da operazioni bancarie già consentite, abbia manifestato all’istituto bancario la volontà di subordinare il rilascio della garanzia all’ampliamento del fido al debitore e tale ampliamento costituisca altresì il motivo della richiesta di garanzia fideiussoria da parte dell’istituto, la circostanza che nella dichiarazione di impegno sottoscritta dal fideiubente sul modulo predisposto dalla banca non si faccia menzione dell’ampliamento del fido non esclude che questo rilevi come presupposto condizionante il consenso, cosicché, qualora l’aumento del fido non venga conseguito, il negozio fideiussorio resta inefficace.

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Cass. civ. n. 4871/1988

Con riguardo a fideiussione prestata per obbligazioni future, la cessazione del contratto per scadenza del termine ovvero per recesso o revoca (ove consentiti), vale a delimitare l’impegno del garante ai soli debiti già venuti ad esistenza, ma tale principio può trovare deroga convenzionale, essendo facoltà delle parti di pattuire l’estensione della garanzia a debiti posteriori a detta cessazione, che presentino, secondo criteri forniti dal relativo patto, un collegamento con debiti pregressi.

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