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Art. 1939 — Validità della fideiussione

Art. 1939 — Validità della fideiussione

La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7960/1996

Lo sconto di tratte non accettate (che, pur non riconducibile allo sconto in senso proprio, è largamente in uso nella pratica) non comporta il trasferimento alla banca scontatrice dei diritti sottostanti ai titoli scontati, né, in particolare, dell’eventuale credito del traente nei confronti del trattario; con la conseguenza che eventuali garanzie fideiussorie rilasciate da terzi in favore della predetta banca possono avere ad oggetto unicamente le obbligazioni assunte dallo scontatario in dipendenza dell’operazione di sconto, non già quelle che il trattario «non accettante» ha nei confronti del traente — scontatario, posto che la banca è del tutto estranea a tale rapporto e non può quindi essere in alcun modo considerata come creditrice del trattario. Pertanto, l’eventuale nullità dell’obbligazione del trattario non può riflettersi sulla validità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della banca scontatrice, non essendo configurabile tra i due rapporti ii vincolo di accessorietà che costituisce il presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art. 1939 (secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale).

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Cass. civ. n. 6897/1993

La pattuizione con la quale le parti, in deroga all’art. 1939 c.c., stabiliscono che la fideiussione conserva efficacia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza travolgere l’intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell’obbligazione del fideiussore rispetto a quella dell’obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell’una riguardo all’altra, sempreché l’invalidità dell’obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l’anzidetta limitazione della efficacia della copertura fideiussoria.

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