Art. 1946 – Codice civile – Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito [1294], salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6532/2024
Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria e risulti l'inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
Cass. civ. n. 35417/2023
Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale ha efficacia estintiva del debito, ove risulti certa la provenienza della suddetta somma dal garante e l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria. (Nella specie, relativa alla fideiussione cd. omnibus prestata da due soci a garanzia delle obbligazioni della società verso una banca, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia liberatoria, anche nei confronti dell'altro co-fideiussore, al bonifico effettuato da uno di essi, con denaro proprio, sul conto - avente saldo passivo - della debitrice principale, sul presupposto che il pagamento era stato effettuato per l'intero importo dovuto ed era stato accompagnato da quietanza della banca creditrice).
Cass. civ. n. 34989/2023
La cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l'obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l'intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori. (Principio affermato in una fattispecie in cui, a fronte del debito assunto da un'associazione di produttori agricoli e da un consorzio agroalimentare verso una banca concedente un mutuo, venivano rilasciate due distinte fideiussioni da parte di due garanti, l'una qualificabile come fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore avesse subito l'azione del creditore principale, e l'altra come fideiussione del regresso, volta a garantire il primo fideiussore in caso di infruttuosità dell'azione di regresso da quest'ultimo esperita nei confronti dei debitori principali).
Cass. civ. n. 8697/2023
In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.
Cass. civ. n. 18782/2017
In tema di "confideiussione", ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.
Cass. civ. n. 27243/2017
Nell’ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l’obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto.
Cass. civ. n. 3628/2016
L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.
Cass. civ. n. 5193/2015
Nel caso di pluralità di fideiussori, ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori.
Cass. civ. n. 2747/2008
In caso di fideiussione rilasciata da più fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell'altro per la ripetizione dei versamenti già effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell'art. 1953 c.c., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, è autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilità di una loro separazione.
Cass. civ. n. 17723/2004
La fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 ,c.c., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune dei cogaranti. .
Cass. civ. n. 8605/2004
L'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c.; è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1943 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad unum debitum assunte distintamente o per espresso patto; o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una confideiussione non è applicabile l'art. 1943 c.c., ma il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio della stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto pro quota, come nel caso del regresso.
Cass. civ. n. 1138/1973
La fideiussione cumulativa implica la solidarietà fra i fideiussori, anche se alcuno di questi sia obbligato ex lege, con la conseguente facoltà del creditore di rivolgersi ad uno piuttosto che all'altro dei garanti. .