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Art. 1945 — Eccezioni opponibili dal fideiussore

Art. 1945 — Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7320/2012

Nel contratto autonomo di garanzia — in virtù del quale al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, salvo l'”exceptio doli”, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia “prima facie” abusiva o fraudolenta — il garante non può limitarsi a prospettare l’esistenza di difficoltà, spaziali o temporali, nel reperimento di documenti richiesti al fine della verifica dell’adempimento dell’obbligazione principale, ma deve comprovare rigorosamente le ragioni per le quali il trascorrere del tempo e la specifica situazione esistente al momento della richiesta siano idonei a rendere assolutamente impossibile l’acquisizione dei detti documenti. (Nella specie, ove a garanzia del beneficio dell’anticipazione delle restituzioni, era stata rilasciata, da società poi dichiarata fallita, fideiussione a prima richiesta in favore dell’Autorità doganale, questa aveva chiesto integrazioni documentali al garante, al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti del beneficio, ed il garante aveva opposto la difficoltà – per il tempo trascorso e per la situazione internazionale – di produrre i documenti richiesti; la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso).

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Cass. civ. n. 4830/2010

Il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la “legitimatio ad causam” del fideiussore relativamente all’azione di risarcimento dei danni patiti dal debitore principale per effetto della violazione del dovere di buona fede da parte del creditore).

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Cass. civ. n. 5044/2009

Nel contratto autonomo di garanzia – ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l’impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia – il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione – eccezion fatta per la previsione di interessi usurari – non è contraria all’ordinamento, non vietando quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.

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Cass. civ. n. 14469/2008

Il fideiussore, sebbene sia terzo rispetto al contratto stipulato tra creditore garantito e debitore principale, può nondimeno opporre al primo tutte le eccezioni spettanti al secondo (ad eccezione di quelle derivanti dall’incapacità). Egli, pertanto, può legittimamente eccepire al creditore l’impossibilità di provare il contratto per testimoni o per presunzioni, in deroga al principio secondo cui nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem il limite alla libertà di prova vige nei soli confronti delle parti del negozio.

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Cass. civ. n. 3179/2008

In presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia «a semplice o prima domanda» del creditore, l’obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell’escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante; pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell’exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell’
exceptio doli, sicché il giudizio può svolgersi anche soltanto nei confronti del fornitore-mandante e della banca controgarante, purché esso abbia ad oggetto esclusivamente l’accertamento dell’obbligo assunto dalla banca verso il mandante, di adempiere a prima richiesta l’obbligazione nei confronti della banca controgarantita (Nel caso di specie la S.C. ha rilevato, tuttavia, che la società ricorrente non aveva limitato la domanda al suo rapporto intercorrente con la banca controgarante, ma aveva richiesto un accertamento diretto dell’obbligo nei confronti della banca controgarantita, sicché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto di dover provvedere sul rapporto di controgaranzia tra banca italiana ed estera, in via di cognizione piena e non incidenter tantum).

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Cass. civ. n. 26262/2007

In tema di contratto autonomo di garanzia, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l’exceptio
doli e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare — come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 385 del 1993 — l’eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e la conseguente nullità ex art. 1418 c.c.).

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Cass. civ. n. 5997/2006

Nelle garanzie autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l’operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale.

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Cass. civ. n. 10400/2002

La disposizione dell’art. 1945 c.c., che disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore, non tutela un interesse di ordine pubblico ma un interesse di natura privata e può quindi essere derogata dalle parti nell’esplicazione del principio di autonomia contrattuale, mediante apposita clausola con la quale il fideiussore rinunci ad eccepire l’invalidità dell’obbligazione principale, senza che ne risulti alterata la natura del negozio fideiussorio. (Nella specie è stata ritenuta valida la clausola con la quale la garanzia fideiussoria è stata estesa anche alle obbligazioni assunte da soggetto privo di poteri rappresentativi della società debitrice principale, implicitamente interpretata come rinuncia ad eccepire l’invalidità derivante da assenza di poteri rappresentativi). 

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Cass. civ. n. 3326/2002

Nel contratto autonomo di garanzia, che si discosta dalla fideiussione perché deroga al principio dell’accessorietà e al regime delle eccezioni consentite al garante, è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni attinenti alla validità del contratto da cui deriva l’obbligazione principale, ma non anche le eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia. Il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può prodursi solo nel caso in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che il fenomeno si verifichi quanto alla pattuizione di interessi ultralegali, atteso che detta pattuizione — eccezion fatta per la previsione di interessi usurari — non è contraria all’ordinamento, che si limita ad imporne la forma scritta.

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Cass. civ. n. 3552/1998

Al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall’assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. Riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione, la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito «a semplice richiesta» o «senza eccezioni». In tal caso, in deroga all’art. 1945, è preclusa al fideiussore l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, restando in ogni caso consentito al garante di opporre al beneficiario l’exceptio doli, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva e fraudolenta.

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Cass. civ. n. 2262/1984

Qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell’art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all’ammontare di questa, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti.

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