Art. 1951 – Codice civile – Regresso contro più debitori principali

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno [1950] per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4570/2018

Nell'ambito di una spedizione doganale, se nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, lo spedizioniere doganale si avvalga della facolta` di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43 del 1973, all'uopo stipulando con una societa` di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed avente ad oggetto quale obbligazione garantita il debito inerente a detti tributi, a tale società assicurativa che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario importatore, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario e, dunque, dell'obbligazione garantita, non rilevando la circostanza che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere - il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana, o a far versare a colui che abbia all'uopo incaricato, le somme ricevute dall'importatore - giacche´ questo fatto non interferisce sul debito di imposta o sulla fideiussione, bensi` soltanto nel rapporto interno fra spedizioniere e importatore . Da ciò consegue che, avvenendo la surrogazione in tutti i diritti e le azioni spettanti all'Amministrazione finanziaria, a partire dal giorno del pagamento, il fideiussore ha diritto agli interessi sulle somme versate nella misura di cui all'art. 86 d.P.R. n. 43 del 1973.

Cass. civ. n. 5669/2001

In materia di appalto di opere pubbliche, quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che gravano sulle imprese riunite, le quali — ai sensi dell'art. 21 della legge n. 584 del 1977 (ed oggi dell'ari. 13, secondo comma, L. n. 109 del 1994) — sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante; pertanto, trova applicazione l'art. 1951 c.c., secondo cui, se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato; una responsabilità delle imprese assuntrici limitata all'esecuzione delle opere di propria competenza è configurabile soltanto qualora una delle imprese mandanti siasi impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, nel caso di trattativa privata, nel capitolato speciali, ai sensi dell'art. 21, secondo e terzo comma legge. cit.

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