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Art. 1950 — Regresso contro il debitore principale

Art. 1950 — Regresso contro il debitore principale

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione [ 1951 ].

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatto dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

Se il debitore è incapace [ 1939 ], il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11144/2012

Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore “solvens” può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al passivo con riserva.

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Cass. civ. n. 16078/2004

Il fideiussore che ha pagato il debito dopo il fallimento del debitore principale non può concorrere, nel fallimento, per gli interessi (e la rivalutazione monetaria) maturati dopo la dichiarazione del fallimento stesso, ancorché li abbia corrisposti al creditore, atteso che, ai sensi della generale disposizione di cui all’art. 55 legge fallim., la dichiarazione del fallimento sospende il corso degli interessi (salvo si tratti di credito garantito da privilegio, pegno o ipoteca), onde egli può esercitare soltanto l’azione di surroga nei diritti del creditore principale, non anche quella di regresso (che ha contenuto più ampio della prima, comprendendo, ai sensi dell’art. 1950 c.c., anche gli interessi e le spese).

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Cass. civ. n. 2497/1993

L’art. 1950 terzo comma c.c., ove attribuisce, al fidejussore che abbia pagato il creditore ed agisca in regresso, gli stessi interessi ultralegali che produceva il debito principale, fa riferimento agli interessi convenzionali in corso al momento di detto pagamento, e, pertanto, ne implica la debenza in favore del fideiussore, sulla base del saggio in vigore a quella data e fino al momento del suo soddisfacimento, a prescindere dall’eventualità di una successiva variazione del saggio stesso in ipotesi di prosecuzione del rapporto principale (come nel caso di pattuizione correlata al mutevole parametro dei tassi bancari «su piazza»).

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