Art. 1962 – Codice civile – Durata dell’anticresi
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni [191 disp. att.].
Se è stato stipulato un termine maggiore questo si riduce al termine suddetto [1339].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1866/1983
In tema di anticresi, la prevista rinnovabilità del rapporto dopo il primo decennio e l'effettiva sua prosecuzione oltre la durata massima stabilita dall'art. 1962 c.c., nonché l'esistenza di un patto commissorio, non incidono sullo schema legale del contratto né ad esso si propaga l'invalidità di quelle clausole.