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Art. 1966 — Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Art. 1966 — Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [ 2113 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 28141/2005

Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell’art. 1965 c.c. ancorchè contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l’applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura.

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Cass. civ. n. 7319/1993

La capacità a transigere cui fa riferimento l’art. 1966 c.c., quale aspetto della capacità di agire, postula nel caso di transazione avente ad oggetto la determinazione dei confini tra due fondi, la proprietà del bene (salvo il caso di rappresentanza), sicché è nulla, per mancanza di causa (artt. 1325, 1418 c.c.) la transazione stipulata da un soggetto che, non essendo proprietario (o suo rappresentante), sia carente della capacità di disporre dei diritti oggetto della lite e cosa di porre fine alla stessa mediante reciproche concessioni.

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Cass. civ. n. 733/1977

La transazione con la quale uno dei contraenti riconosca la validità della donazione fatta dalla propria sorella a favore dell’altro, è nulla, sia a norma dell’art. 1966 c.c., sotto il profilo dell’indisponibilità, da parte del contraente medesimo, del diritto oggetto dell’accordo, sia a norma dell’art.458 c.c., poiché il transigente, esercitando un potere (di confermare la donazione) che gli sarebbe spettato soltanto nella qualità di futuro erede della donante, dopo la morte di questa, ha disposto di un diritto compreso in una successione futura ed ha, quindi, stipulato un patto successorio.

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