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Art. 1965 — Nozione

Art. 1965 — Nozione

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro [ 1304 ].

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti [ 1976 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8342/2017

La transazione avente efficacia novativa del rapporto in ordine al quale era insorto conflitto tra le parti (nella specie, un contratto di finanziamento) ha effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate, salvo che i contraenti non abbiano convenuto di conservarle anche in relazione al nuovo contratto, ma, in tale caso, il patto opera esclusivamente “inter partes”, occorrendo, ai fini della conservazione di garanzie prestate da terzi, il necessario consenso del garante; peraltro, la novazione dell’obbligazione garantita determina l’estinzione anche delle garanzie personali, ove non espressamente mantenute, sia “accessorie”, in considerazione del nesso di dipendenza che lega la obbligazione di garanzia a quella principale, sia “autonome” in considerazione del nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia autonoma alla esistenza del rapporto garantito.

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Cass. civ. n. 14432/2016

La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, dovendosi ritenere inconcepibile il trasferimento tra le parti in lite, mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione.

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Cass. civ. n. 8917/2016

Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la “res dubia”, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.

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Cass. civ. n. 15444/2011

La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell’accordo transattivo, di guisa che dall’atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.

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Cass. civ. n. 11632/2010

Nella transazione c.d. “conservativa”, con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo (come avviene invece nel caso di transazione c.d. “novativa”), il rapporto che ne discende è comunque regolato dall’accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime, con la conseguenza che la successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione (nella specie, relativa ad un contratto di appalto privato di lavori) può essere eventualmente fatta valere con l’impugnazione per errore dell’accordo transattivo, siccome rilevante ove abbia ad oggetto il presupposto della transazione e non già le reciproche concessioni. L’accertamento relativo alla natura ed alla portata dell’accordo transattivo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. 

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Cass. civ. n. 13717/2006

Deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra leprospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato l’impugnata sentenza, rilevando che il giudice di merito si era attenuto ai riportati criteri distintivi, ravvisando correttamente, in ordine alla natura del credito oggetto del contratto, il carattere novativo della transazione intercorsa tra una società assicuratrice e il ricorrente, in considerazione dello specifico accordo che contemplava l’attribuzione di una rendita vitalizia stabilita con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato per i contributi previdenziali omessi).

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Cass. civ. n. 4455/2006

Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati. (Nella specie la S.C., riformando la sentenza di merito, ha ritenuto che dovesse in concreto escludersi la configurabilità della transazione novativa, essendosi le parti limitate al rilascio di cambiali per importo non inferiore all’ammontare del debito — ciò che non integra una rinuncia da parte del creditore, ma al contrario un rafforzamento del credito — e alla modifica dei termine di pagamento).

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Cass. civ. n. 421/2006

La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell’accordo transattivo. In tal caso, l’animus novandi può essere desunto anche per implicito da fatti concludenti, e il relativo accertamento, unitamente all’esame delle clausole contrattuale, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione.

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Cass. civ. n. 27448/2005

L’eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti — quello preesistente e quello nuovo — vengono a trovarsi. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni.

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Cass. civ. n. 690/2005

L’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di una lite – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che, in mancanza di specifiche limitazione, l’efficacia dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti si estendeva a tutti i diritti scaturenti dal rapporto di locazione della cassetta di sicurezza, ivi compresa l’obbligazione per la responsabilità della banca derivante dal comportamento di un suo dipendente, accertato solo in un momento successivo alla stipulazione della transazione.

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Cass. civ. n. 11142/2003

Per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione.

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Cass. civ. n. 10794/2003

Ai sensi del primo comma dell’art. 1965 c.c., la transazione può avere ad oggetto, per la realizzazione della sua funzione, anche diritti estranei alla controversia che, con essa, si vuole evitare.

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Cass. civ. n. 10456/2003

Nell’ambito dell’autonomia privata le parti possono limitare l’ambito della transazione, definendo soltanto parte della controversia fra di loro insorta.

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Cass. civ. n. 5139/2003

In riferimento al contratto di transazione, va distinta la cosiddetta «transazione generale» dalla «transazione speciale»: con la prima le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all’interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi; si ha invece transazione speciale quando l’accordo ha ad oggetto un affare determinato; in quest’ultimo caso, essa produce l’effetto preclusivo della lite solo limitatamente all’affare transatto.

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Cass. civ. n. 729/2003

Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (in applicazione di questo principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che qualificava il documento sottoscritto dalle parti come transazione — e non come semplice quietanza liberatoria — avendo il giudice di metito accertato che le parti si erano scambiate delle reciproche concessioni).

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Cass. civ. n. 615/2003

In tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l’art. 1965, primo comma, c.c., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purchè questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda proposta dal locatore nei confronti del conduttore per il risarcimento degli asseriti danni provocati all’immobile condotto in locazione, sul rilievo che le parti, all’atto della risoluzione del rapporto, avevano stipulato una transazione con la quale avevano inteso prevenire liti future, senza apporre alcuna riserva in ordine ad eventuali danni all’immobile).

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Cass. civ. n. 15245/2002

La quietanza rilasciata dal creditore al debitore ha natura di atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, da parte del creditore stesso, dell’avvenuto pagamento, con la conseguenza che, di regola, non è legittimo desumere, dal suo rilascio, l’esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese del creditore, salvo che ciò non emerga da specifici elementi di fatto e dal complessivo contenuto del documento, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito che, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità.

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Cass. civ. n. 6724/2000

La quietanza rilasciata ad un istituto assicuratore può assumere natura e consistenza di contratto transattivo, ove risulti la comune volontà delle parti di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni (indipendentemente dall’equivalenza tra il datum e il retentum ) in relazione ad un dissenso sia pure potenziale.

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Cass. civ. n. 11117/1999

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L’oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali.

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Cass. civ. n. 2526/1999

L’intento di prevenire liti giudiziarie può configurare la causa del negozio mediante il quale una parte assume verso un’altra un’obbligazione personale di facere, indipendentemente dalla preesistenza di un diritto di quest’ultima che la giustifichi, e pertanto tale preesistenza non è necessaria per la validità del negozio sotto il profilo della causa. (Nella specie una parte si era obbligata al ripristino, a richiesta della controparte, del serbatoio installato nel cortile comune, affermando che ciò non voleva costituire menomazione della preesistente servitù attiva ad utilizzarlo, e la sentenza impugnata, non cassata, aveva accolto la domanda ravvisando la funzione economico-sociale del negozio nell’evitare una lite).

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Cass. civ. n. 710/1999

Sussiste l’ipotesi della transazione novativa, di cui — a norma dell’art. 1976 c.c. — non può essere chiesta la risoluzione per inadempimento, solo quando dall’esame dell’intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, e cioè che dall’atto sorga un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché l’obbligazione posteriore sostituisca la precedente. (Nella specie, sulla .base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere novativo della transazione — contenuta in una conciliazione giudiziale — con i cui lavoratori, cui era riconosciuta una cospicua somma di denaro, avevano accettato i contestati licenziamenti loro, intimati e rinunciato anche alle.pretese conseguenti a un precedente licenziamento e derivanti a qualsiasi titolo dai rapporti di lavoro e dalla loro cessazione).

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Cass. civ. n. 9229/1995

Per la fattibilità della transazione è sufficiente la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed ai diritti ed obblighi delle parti e la disponibilità del diritto in contestazione, senza che rilevi la posizione psicologica della parte o delle parti sulla situazione di diritto della controversia, compresa la certezza assoluta della intangibilità della propria posizione.

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Cass. civ. n. 9114/1990

In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell’art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

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Cass. civ. n. 8330/1990

In tema di transazione le reciproche concessioni tra cui non è richiesto a pena di validità un equilibrio economico — non debbono necessariamente esaurirsi nell’ambito del rapporto controverso, potendo esse non riguardare le pretese litigiose alle quali s’intenda porre fine, bensì incidere su diritti e beni estranei alla causa, giacché per il secondo comma dell’art. 1965 c.c. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo, modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della contestazione.

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Cass. civ. n. 6546/1990

La rinuncia di un soggetto ad un diritto nell’ambito di un rapporto contrattuale può essere subordinata alla condizione potestativa sospensiva di una rinuncia ad un altro diritto, derivante dal rapporto, dell’altro contraente ed in tal caso la prima rinuncia, che normalmente realizza un negozio giuridico unilaterale, può assumere, in relazione all’altra, la natura di negozio giuridico bilaterale, anche di carattere transattivo, ove le due rinunzie si pongano, secondo le volontà dei rinuncianti, non in modo autonomo, ma in posizione di corrispettività, tenuto conto dei reciproci sacrifici e vantaggi.

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Cass. civ. n. 6326/1986

In tema di composizione contrattuale di una controversia tra più parti, la mancata partecipazione anche di una sola delle parti interessate impedisce il perfezionamento della fattispecie negoziale.

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Cass. civ. n. 2633/1982

Nella transazione il presupposto della res dubia sussiste per la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche e ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, qualunque sia il grado di incertezza in cui queste possano versare e senza che rilevi il fatto che si accerti ex post l’infondatezza di una delle tesi contrapposte. Conseguentemente, intervenuto l’accordo transattivo, resta preclusa la possibilità di stabilire quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente, essendo questa indagine consentita soltanto ove si alleghi alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 1971 e seguenti cod. civ al fine di contestare la validità della transazione.

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Cass. civ. n. 2089/1982

La transazione può ben configurarsi come contratto plurilaterale, in quanto risulti caratterizzata da una pluralità di centri di interesse, nel qual caso sono ad essa applicabili gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 cod. civ., alla cui stregua, rispettivamente, la nullità, l’annullamento e la risoluzione riguardante il vincolo di una delle parti non importa, se non quando la partecipazione della medesima debba ritenersi essenziale, la nullità, l’annullamento o la risoluzione dell’intero rapporto.

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