Art. 1987 – Codice civile – Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge [1322, 1333].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31296/2023
La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
Cass. civ. n. 13215/2023
In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.
Cass. civ. n. 2539/2016
Con riguardo alle cosiddette lettere di "patronage", che una società capogruppo o controllante indirizzi ad una banca, affinché questa conceda, mantenga o rinnovi un credito a favore di una società controllata, l'indagine diretta a stabilire se le lettere medesime si limitino a contenere dati e notizie sulla situazione del gruppo o sul rapporto di controllo, rilevanti al solo fine di mettere la banca in condizione di valutare adeguatamente l'opportunità di riconoscere detto credito, ovvero implichino anche l'assunzione di garanzia fideiussoria per i debiti della società controllata, si traduce in un accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato. (Rigetta, App. Roma, 09/02/2009).
Cass. civ. n. 10633/2014
La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.