Art. 1986 – Codice civile – Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali [1453 ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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