Art. 2057 – Codice civile – Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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