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Art. 2036 — Indebito soggettivo

Art. 2036 — Indebito soggettivo

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [ 1147 ] del titolo o delle garanzie del credito [ 1189 ].

Chi ha ricevuto l’indebito [ 1189 2 ] è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [ 1148, 2033 ].

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore [ 1203 n. 5 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19703/2009

L’estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo “ex latere accipientis”, al quale si applica la disciplina dell’indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’ “accipiens” fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del “solvens”, che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell”‘accipiens” né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell’obbligazione.

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Cass. civ. n. 2611/1971

Ricorre l’ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile.

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