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Art. 2063 — Oggetto

Art. 2063 — Oggetto

Le ordinanze corporative [ 2064, 2065 ] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

  1. 1) la disciplina unitaria della produzione;
  2. 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
  3. 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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