Art. 2065 – Codice civile – Efficacia
[Le ordinanze corporative [2066] e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi [2063, 2077; 808 c.p.c.].]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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